Nell’ambito delle misure a supporto della genitorialità si colloca
l’intervento della Legge di bilancio 2024 sui congedi parentali: in
particolare, la novella legislativa apporta una significativa modifica
all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, elevando sia la durata massima complessiva, sia la misura, dell’indennità spettante alternativamente ai genitori per i congedi fruiti fino ai 6 anni del figlio.
Il comma 179 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 dispone ora
che, ai genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80%
della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, sia riconosciuta un’indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale
30%) per un mese ulteriore al primo.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il
mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che
al 60%.
In altri termini, la Legge di bilancio 2024 porta a 2 mesi l’elevazione
dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80%
della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del
60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità
o, in alternativa, di paternità.